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VISURE CAI E CR BANCA D’ITALIA

34,00 IVA INCLUSA

VISURE CAI E CR BANCA D’ITALIA | Il servizio permette di conoscere i dati registrati a proprio nome nell’archivio della Centrale di allarme interbancaria (CAI) e nella Centrale dei Rischi (CR) Bankitalia. CAI e CR sono direttamente gestite dalla Banca d’Italia.

Descrizione

VISURE CAI E CR BANCA D’ITALIA | Tutti gli approfondimenti inerenti le SIC, visure Cattivo Pagatore, modalità di richieste gratuite e tanto altro, puoi trovali sul nostro blog:

www.visurati.it

Tempi di lavorazione pratiche da 8 a 30 giorni lavorativi: tempi medi di lavorazione pratiche SIC, 20 giorni lavorativi.

Informativa sulla protezione dei dati personali CAI Banca d’Italia

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 386/1990, effettua il trattamento dei dati personali di seguito indicati, forniti d’iniziativa dai soggetti che richiedono l’accesso alla CAI o presentano un esposto su tale materia:

– nome e cognome o denominazione/ragione sociale
– codice fiscale
– luogo e data di nascita
– indirizzo di residenza o sede legale
– recapito telefonico e/o e-mail e/o PEC
– copia o estremi di un documento di riconoscimento.

Il trattamento dei dati, effettuato nell’ambito dell’attività di interesse pubblico esercitata dalla Banca, è necessario al fine di eseguire l’accesso ai dati contenuti nell’archivio CAI o di gestire le informazioni relative all’esposto.

I dati personali oggetto del trattamento acquisiti per la gestione degli esposti potranno essere comunicati, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 247/2002, agli intermediari bancari e finanziari eventualmente richiamati nell’esposto che sono in possesso delle informazioni necessarie all’evasione della richiesta.

I dati sono trattati secondo le seguenti modalità:
conservazione su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 30 anni.

Dei dati possono venire a conoscenza, per i profili di rispettiva competenza:
– il Capo pro-tempore del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio;
– il Direttore pro-tempore della Filiale della Banca d’Italia competente per la trattazione dell’istanza;
– la SIA S.P.A – Responsabile del trattamento dei dati della CAI;
– gli addetti del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio / della SIA S.P.A / della Filiale della Banca d’Italia competente per la trattazione dell’istanza che svolgono, di volta in volta o in via permanente, attività connesse alla gestione delle richieste in materia di CAI.

L’interessato potrà esercitare, relativamente alle informazioni fornite, i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati – Banca d’Italia – Servizio Organizzazione, via Nazionale 91 – 00184 – Roma (Italia).

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere contattato presso: via Nazionale 91 – 00184 Roma, Italia.
L’interessato, qualora ritenga che i propri dati siano trattati in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

BANCA D’ITALIA FOGLIO INFORMATIVO SINTETICO CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA FONTI NORMATIVE

L’Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 386 del 15 dicembre 1990, denominato Centrale di allarme interbancaria, è disciplinato:

• dalla legge n. 386 del 15 dicembre 1990, così come modificata dal Decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 e dal Decreto legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017;
• dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001 e successive modificazioni;
• dal Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 e successive modificazioni.

SCOPO DELL’ARCHIVIO INFORMATIZZATO
La Centrale di allarme interbancaria è un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SOGGETTI SEGNALANTI
• Banche;
• Intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento;
• Uffici postali;
Prefetti per il tramite del Ministero dell’Interno;
Ministero della Giustizia Casellario Giudiziale Centrale.

DATI CONTENUTI NELLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA:

• generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (segmento CAPRI). L’iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi e comporta il divieto, per la medesima durata, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 l. 386/90); i dati restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca (art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01);

• estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione nonché degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PASS); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni (art. 15 Regolamento Banca d’Italia 29.01.02);

• generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (segmento CARTER); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10 Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01). Indicazione dell’eventuale pagamento tardivo di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente della carta; tali dati restano iscritti in archivio fino alla scadenza della segnalazione nel segmento CARTER alla quale si riferiscono;

• estremi identificativi delle carte di pagamento revocate nonché di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PROCAR); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 15 Regolamento Banca d’Italia 29.01.02);

• sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista (segmento ASA), nonché sanzioni irrogate dall’autorità giudiziaria penale per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria (segmento ASP); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle Autorità segnalanti in conformità all’art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01.

TRATTAMENTO DEI DATI

La Banca d’Italia è tenuta al trattamento dei dati personali nella Centrale di allarme interbancaria, in forza dell’art. 10-bis della l. n. 386/1990. Tale trattamento in virtù di quanto prescritto dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, deve essere effettuato a prescindere dal consenso degli interessati.

ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI DATI

L’interessato può accedere a tutti i dati personali che lo riguardano iscritti nei diversi segmenti dell’Archivio presso le Filiali della Banca d’Italia, ovvero per il tramite degli enti segnalanti privati. Presso questi ultimi, tuttavia, l’accesso ai dati contenuti nei segmenti ASA e ASP è limitato alle sole informazioni relative all’interdizione dall’emissione di assegni. Presso la Banca d’Italia, non è richiesto il pagamento di alcun corrispettivo per la consegna di informazioni – nominative e non – relative ai dati contenuti nella Centrale di allarme interbancaria.

L’istanza può essere presentata direttamente allo sportello, inviata per posta, tramite fax ovvero alla casella di posta elettronica certificata delle Filiali della Banca d’Italia. I dati richiesti possono essere inviati a mezzo posta o posta elettronica certificata a fronte di una specifica richiesta dell’interessato.

RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI

La Banca d’Italia provvede al trattamento attenendosi ai dati trasmessi dagli enti segnalanti.

Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, i prefetti e l’autorità giudiziaria assicurano l’esattezza e la completezza dei dati trasmessi all’archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati come previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458.

LEGENDA SEGMENTO CAPRI

modd. 014, 015 e 016 CAI:
DATA INIZIO VALIDITÀ: data di inizio validità dell’iscrizione in Archivio della revoca di sistema.
DATA FINE VALIDITÀ: in conformità a quanto previsto dai dettati regolamentari la data di fine validità iscrizione in Archivio corrisponde al 6° mese solare di calendario successivo alla data indicata nel campo DATA INIZIO VALIDITÀ.

DATA CANCELLAZIONE: valorizzata solo in caso di cancellazione della segnalazione dall’archivio.
TIPO AGGIORNAMENTO: può assumere uno dei seguenti valori:

• “I” richiesta di inserimento e di relativa iscrizione in Archivio;
• “R” richiesta di rettifica di una revoca inserita in precedenza.

DATA DIVULG.AGGIORN.: data in cui la CAI ha ricevuto ed elaborato il messaggio di revoca oggetto di divulgazione.

SEGMENTO CARTER
modd. 049, 050 E 051 CAI:

DATA INIZIO VALIDITÀ: data di inizio validità dell’iscrizione in Archivio della revoca.
DATA FINE VALIDITÀ: data di fine validità iscrizione in Archivio, corrisponde al 2° anno solare di calendario successivo alla data indicata nel campo DATA INIZIO VALIDITÀ.

DATA CANCELLAZIONE: valorizzata solo in caso di cancellazione della segnalazione dall’archivio.

DATA PAGAMENTO TARDIVO: valorizzata solo in caso di pagamento successivo alla segnalazione in archivio.

TIPO AGGIORNAMENTO: può assumere uno dei seguenti valori:

• “I” richiesta di inserimento e di relativa iscrizione in Archivio;
• “R” richiesta di rettifica di una revoca inserita in precedenza.
DATA DIVULG.AGGIORN.: data in cui la CAI ha ricevuto ed elaborato il messaggio di revoca oggetto di divulgazione.

SEGMENTO ASA
modd. 061, 062 e 063 CAI:

DATA INIZIO ISCRIZIONE: data di iscrizione in archivio del provvedimento oggetto di divulgazione, corrisponde al secondo giorno lavorativo successivo alla data indicata nel campo DATA DIVULGAZIONE CAI.

DATA FINE ISCRIZIONE : data di fine dell’iscrizione della sanzione così come indicato nel provvedimento.

DATA ISCRIZIONE CANC: valorizzata solo in caso di cancellazione della segnalazione dall’archivio.

DATA DIVULGAZIONE CAI: data in cui la CAI ha ricevuto ed elaborato la segnalazione del provvedimento oggetto di divulgazione.

DURATA SANZIONE : espressa nella forma AA MM GG (es. 05 06 00 = 5 anni, 6 mesi e 0 giorni). Non presente per la sanzione amministrativa pecuniaria (tipo 01) in quanto i dati relativi a questo tipo di sanzione restano iscritti in archivio per 5 anni (art. 10 Regolamento Ministero della Giustizia n.458/2001).

IMPORTO SANZ.PECUN.: valorizzati solamente se il tipo di sanzione è “01” (sanzione amministrativa pecuniaria).

TIPO SEGNALAZIONE:
può assumere uno dei seguenti valori:

• “I” = richiesta di inserimento e di relativa iscrizione in Archivio;
• “R” = richiesta di rettifica di una segnalazione inserita in precedenza.

SEGMENTO ASP
modd. 067, 068 e 069 CAI:

DATA FINE SANZIONE : data di fine della sanzione così come indicato nel provvedimento;
Valorizzata per tutti i tipi sanzione diversi da “02” (sanzione pecuniaria);

DATA FINE ISCRIZ. SANZ. PECUN.:
valorizzata solo per tipo sanzione “02” (sanzione pecuniaria);
data di fine iscrizione in archivio.

CAUSALE CANCELLAZIONE : codice relativo alla causale di cancellazione effettuata dal Ministero della Giustizia sulla base di una delle casistiche previste (es. amnistia, revoca, condono, grazia, ecc.). Non sarà valorizzato in caso di cancellazione relativa ad un errore di segnalazione dei dati inseriti precedentemente.

DURATA SANZIONE : espressa nella forma AA MM GG (es. 05 06 00 = 5 anni, 6 mesi e 0 giorni).
Non presente per la sanzione amministrativa pecuniaria (tipo 02) in quanto i dati relativi a questo tipo di sanzione restano iscritti in archivio per 5 anni (art. 10 Regolamento Ministero della Giustizia n. 458/2001).

IMPORTO SANZ. PECUN.: valorizzati solamente se il tipo di sanzione è “02” (sanzione amministrativa pecuniaria).

TIPO PROVVEDIMENTO: codifica della tipologia provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza, etc.).

TIPO SEGNALAZIONE: può assumere uno dei seguenti valori:

• “I” = richiesta di inserimento e di relativa iscrizione in Archivio;
• “R” = richiesta di rettifica di una segnalazione inserita in precedenza.

DATA INIZIO ISCRIZIONE: data di iscrizione in archivio del provvedimento oggetto di divulgazione, corrisponde al secondo giorno lavorativo successivo alla data indicata nel campo DATA DIVULGAZIONE CAI.

DATA DIVULGAZIONE CAI: data in cui la CAI ha ricevuto ed elaborato la segnalazione del provvedimento oggetto di divulgazione.

DATA ISCRIZIONE CANC: valorizzata solo in caso di cancellazione della segnalazione dall’archivio.

SEGMENTO PASS
modd. 011, 012 e 013 CAI:

TIPO RICHIESTA: “I” = Inserimento.

TIPOLOGIA:
• 01 Assegno bancario/assegno postale standardizzato
• 02 Assegno circolare, vaglia cambiario, assegno postale vidimato standardizzato, vaglia postale stand.
• 03 Assegno su fondi a disposizione (FAD)/traenza
• 04 Assegno non standardizzato
• CIR. n. 247/29.05.02 – 2° aggiornamento/18.12.09 11
• 05 Assegno postale vidimato non standardizzato
• 06 Titoli di credito Banca d’Italia
• 07 Assegni con coordinate alfanumeriche

DESCRIZIONE:
• 01 Modulo o valore in bianco (non rilasciato)
• 02 Assegno (rilasciato a cliente o emesso)
• 03 Assegno negoziato da Banche/Poste

CAUSALE DI BLOCCO/SBLOCCO:
• 010 Denunciato smarrito/sottratto
• 020 Non restituito da revoca aziendale
• 030 Non restituito da revoca di Sistema d’iniziativa da parte dell’Ente segnalante
• 040 Non restituito da revoca di Sistema di conformità a una segnalazione divulgata dalla CAI
• 050 Altro
• 099 Sbloccato (in questo caso l’assegno torna regolare)

SEGMENTO PROCAR
modd. 047, 048 e 056 CAI:
DATA FINE VALIDITÀ DELLA SEGNALAZIONE: data di fine validità del blocco a livello della Centrale di allarme interbancaria. Corrisponde al 2° anno solare di calendario successivo alla data di divulgazione CAI.

TIPOLOGIA:
• 01 carta di debito (circuito Bancomat);
• 02 carta di credito;
• 03 altra tipologia di carta (es. moneta elettronica);
• 04 carta di debito (altre tipologie non Bancomat, es. debito internazionale, Postamat, ecc.).

CAUSALE:
• 010 carta denunciata sottratta o smarrita;
• 020 carta revocata;
• 099 sblocco.

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